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TITOLO II: I Soci

Art. 9.
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse personale legittimo vogliano partecipare e contribuire all'attività dell'associazione stessa.

Art. 9.1

I soci si distinguono in: soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari, soci onorari.

Possono essere soci persone fisiche o organizzazioni con o senza personalità giuridica.

Art. 9.1.1

Sono soci fondatori tutti coloro che, con la loro opera, hanno contribuito alla nascita dell'associazione e hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Tale titolo viene conferito dall'assemblea dei soci fondatori all'atto della costituzione legale dell' associazione stessa. La qualifica di socio fondatore, se richiesta, potrà essere attribuita dal Consiglio Direttivo al socio che vanti un congruo numero di anni di ininterrotta partecipazione all'Associazione, o venga ritenuto meritevole, da parte del consiglio, per riconosciuti meriti inerenti la diffusione e la promozione degli scopi dell’associazione.

Art 9.1.2

Sono soci sostenitori tutti coloro che, a domanda, ottengano l'ammissione all'associazione e integrino il versamento della quota sociale con una erogazione liberale di valore minimo pari alla quota sociale ordinaria moltiplicata per un coefficiente definito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art 9.1.3

Sono soci ordinari tutti coloro che, a domanda, ottengano l'ammissione all'associazione e abbiano versato la quota sociale.

Art 9.1.4

Sono soci onorari tutti coloro che, essendosi distinti nel sostegno all’Associazione, alle sue attività o avendo attivamente contribuito al raggiungimento degli scopi statutari, su invito del Consiglio Direttivo accettino l'ammissione all'associazione. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 10.

Per essere ammessi come socio è necessario presentare la domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo, con l'osservanza inderogabile delle seguenti modalità ed indicazioni:

1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, tipo e numero di un documento di identità;

2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;

3) pagare la quota sociale.

Art.10.1

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale nella misura definita Annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art 10.2

Sono esentati dal pagamento della quota sociale solo ed esclusivamente i soci onorari.

 

 

 

Art. 11.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la ratifica o il respingimento della domanda stessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda agli organi del Consiglio direttivo.

In caso di respingimento della domanda, e solo ed esclusivamente in tale caso, potrà essere restituita la quota sociale, eventualmente diminuita delle spese di segreteria, fissate annualmente dal consiglio direttivo.

Art. 12.

Non possono essere iscritti al libro soci i seguenti soggetti:

  • coloro i quali si trovino in stati di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • coloro dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato, della Comunità o ella Persona, o per altri reati attinenti o in qualunque modo connessi all’esercizio dell’attività professionale, quali truffa, corruzione e partecipazione ad un’organizzazione criminale;
  • coloro i quali siano colpevoli di grave malafede o negligenza professionale o inadempimento ad obbligazioni contrattuali connesse all’esercizio della professione, accertati e provati con qualunque mezzo idoneo;
  • coloro i quali abbiano commesso violazioni accertate alle norme in materia di contributi fiscali, previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, o che hanno commesso infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  • coloro nei cui confronti sia stata applicata una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
  2. b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio a chiunque con un comportamento generalmente poco rispettoso della civile convivenza sociale.

c)qualora vengano a trovarsi in una o più delle situazioni sopradescritte, anche analoghe.

Art. 12.1

In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno da lui causato

  • alle attrezzature o ai beni dell'associazione,
  • ad attrezzature o beni ricevuti dall'associazione in custodia o in uso
  • alla proprietà o alla persona degli altri soci,
  • alla proprietà o alla persona di non soci.

Art. 12.1

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, ovvero con un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto.

Art. 13.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature messe a loro disposizione, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci contribuiscono ai bisogni finanziari dell'Associazione, ciascuno indistintamente, con la corresponsione della quota sociale.

Art. 13.1

I soci possono ulteriormente contribuire ai bisogni dell'associazione in forma volontaria. L'Associazione, dietro richiesta, rilascia adeguata attestazione dei contributi ricevuti nelle forme, nei limiti e alle condizioni delle leggi e delle norme vigenti al momento della corresponsione dei contributi stessi.

Art. 13.2

Le quote sociali e i contributi ricevuti vengono iscritti al bilancio sociale.

Art. 14

Tutti i soci devono corrispondere la quota sociale annuale, nella misura che viene determinata annualmente dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente.

Art. 14.1

in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.